Mercoledì, 31 Ottobre 2012

Archivi e “spending rewiew”

Otello Pedini
Sezione Normativa

Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, contiene alcune innovazioni che interessano specificamente il mondo degli archivi.

L'art. 1, comma 26-ter, ha in particolare stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (15 agosto 2012) e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive integrazioni.

Spiace dover constatare che cambiano i governi, ma permane la mentalità di considerare improduttive le spese per la conservazione del patrimonio culturale.

L'art. 3, comma 9, ha introdotto, all'art. 1 della legge 23 dicembre 2009 n. 196, il comma 223 – bis: Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al D. P. R. 8 gennaio 2001 n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni.

In primo luogo, si rileva che la Presidenza del Consiglio, pur avendo predisposto utili regole per la stesura dei testi normativi, è la prima a non tenerne conto. Il decreto, al pari della maggior parte della produzione normativa recente, è infatti costellato di richiami a vuoto, espressioni atecniche, tautologie  e imprecisioni, che generano serie difficoltà interpretative. Stendhal soleva leggere il Codice Civile napoleonico per trarne insegnamenti di bello stile: purtroppo, non ci si può comportare così in relazione  alle leggi italiane, come ha fatto notare lo stesso Consiglio di Stato. Ciò premesso, si nota che, secondo il legislatore, compito delle commissioni di sorveglianza sugli archivi sarebbe essenzialmente quello di scartare, per risparmiare spazi,  e già in periferia gli Archivi di Stato hanno ricevuto pressioni in tal senso. Si corre perciò il rischio di veder ripetuti gli scempi cui diedero luogo, durante i due conflitti mondiali, le famigerate circolari sulla cessione degli scarti di archivio alla CRI. La Direzione generale per gli archivi ha peraltro sensibilizzato gli Istituti dipendenti sul problema. Sarebbe altresì opportuno, a giudizio di chi scrive, avviare le procedure per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 41 del codice, sulla riforma delle predette commissioni, anche per ovviare alle incertezze applicative di cui ha dato luogo la normativa vigente, ad esempio in tema di competenza alla nomina. Si deve invece riconoscere meritevole di sviluppo l'idea di costituire poli logistici degli archivi di deposito delle PP AA., che sembra riprendere la tematica degli archivi intermedi, già approfondita in passato.

Paradossale infine la vicenda dei comitati tecnico-scientifici, che allo stato si devono considerare morti o, quanto meno, dispersi.

Nei precedenti numeri (2/3 del 2007; 3/2011) ci si è occupati della recente normativa in materia di riordino e soppressione degli organi collegiali, che prevede una serie di verifiche periodiche sulla loro reale utilità. L'art. 13, comma 7, del D. P. R. 26 novembre 2007 n. 233, modificato dal D. P. R. luglio 2009 n. 91, ha assoggettato a tale procedura anche il Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, che risulta infatti confermato in articulo mortis con D. P. C. M. 26 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2012 n.  211 ). Nessun provvedimento risulta invece adottato per i comitati tecnico – scientifici, data anche la non certo perspicua formulazione dell'art. 14, comma 6, del richiamato D. p. R. n. 233/07. Di conseguenza, è stato ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 12, comma 20: A decorrere dalla data di scadenza degli organsmi collegiali operanti presso le PP. AA., in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti  uffici delle amministrazioni nell'ambito dei quali operano.

La stampa specializzata non ha mancato di criticare aspramente la soppressione dei comitati, che priva gli organi attivi di un insostituibile supporto tecnico e pregiudica il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Si può convenire sull'assoluta inutilità del comitato tecnico – scientifico per l'economia della cultura e sulla opportunità di snellire alcuni procedimenti, sopprimendo pareri che francamente appaiono superflui (è il caso, ad esempio, della nomina degli ispettori archivistici onorari e dell'ammissione al volontariato), in cui l'intervento del comitato è richiesto solo per gli archivi), ma non si può gettare via il bambino insieme all'acqua sporca.

A ciò si aggiunga che lo stesso Consiglio Superiore, senza l'intervento dei presidenti dei comitati, è monco.

Il Ministero ha annunziato iniziative di carattere normativo per porre rimedio a tale lacuna, suscettibile di dar luogo ad imbarazzanti contenziosi.

 Nel frattempo, peraltro, il Segretariato Generale, con circolare n. 44 del 6 agosto 2012, ha invitato tutti gli organi centrali e periferici ad adottare direttamente senza alcun indugio tutti quegli atti per i quali la normativa vigente prevede il parere consultivo dei suddetti comitati, corredando gli stessi di idonea motivazione.

Piccola postilla: con D. P. C. M. 3 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2011 n. 240) era già stato confermato, per un biennio, il comitato per le pubblicazioni, per prassi costituito dai membri del comitato tecnico – scientifico per gli archivi, dal Direttore Generale e dal dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile dell'attività editoriale.

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