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Lunedì, 26 Novembre 2012

Caesari Caesaris Deo Dei ovvero della laicità degli archivi ecclesiastici

Emanuele Atzori
Sezione Studi

Il presente articolo è un approfondimento di quello comparso sul mio blog “Foederis Arca”. Il blog, nato dall’esperienza maturata in sei anni di lavoro negli archivi storici di diversi Istituti religiosi, ha come scopo quello di fornire indicazioni pratiche ai responsabili e agli operatori che devono confrontarsi con la gestione, conservazione e valorizzazione della documentazione archivistica custodita presso i propri Istituti. Approfitto dunque di questo spazio per ringraziare la redazione per l’opportunità di pubblicare su “Il Mondo degli Archivi”.

Le numerose soppressioni che hanno colpito, fin dal XVIII secolo1, gli enti ecclesiastici in Italia e che videro il loro culmine nel XIX secolo con le leggi di soppressione napoleoniche2 e sabaude3, hanno indubbiamente scavato un profondo solco tra istituzioni civili ed ecclesiastiche. Solco che, nonostante i vari concordati e successive intese4, non è stato ancora pienamente superato; al punto che tutt’oggi non sono rari i casi di una spiacevole quanto miope chiusura sia da parte delle istituzioni civili (che fanno mostra di un atteggiamento di sufficienza nel trattare con gli enti religiosi), sia da parte di quelle ecclesiastiche (che sembrano esclusivamente vedere nelle istituzioni civili un nemico da cui difendersi).

Eppure risulta estremamente chiaro come, almeno nell’ambito archivistico, una maggiore collaborazione tra enti civili ed ecclesiastici possa portare beneficio ad entrambi, come dimostrano apertamente alcuni progetti avviati nell’ultimo decennio, si pensi, ad esempio, all’attività del Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna5 e alla collaborazione tra l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio storico della Curia generale dell’Ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camilliani)6.  

Inoltre, e questo è lo scopo di questo breve articolo, una riflessione sulla definizione di archivio ecclesiastico, mostra chiaramente come il divario tra archivi civili ed ecclesiastici sia tutt’altro che insormontabile; perché se a prima vista può sembrare piuttosto facile definire gli archivi ecclesiastici classificandoli come: «tutti gli archivi prodotti da enti ecclesiastici», ci si dovrà però subito ricredere di fronte al concetto, piuttosto sfuggente, di «ente ecclesiastico».

Curiosamente, infatti, nel Codice di diritto canonico non esiste il termine «ente ecclesiastico», ma si trova soltanto la distinzione tra «persona morale» e «persona giuridica».

Sono definite persone morali la Chiesa cattolica e la Sede apostolica in quanto stabilite dallo stesso Gesù7, mentre vengono definite persone giuridiche gli «insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli»8.

Di conseguenza, bisogna ricercare la definizione di «ente ecclesiastico» nelle categorie del diritto civile. Senza entrare nei meandri della dottrina giuridica, possiamo comunque definire tre punti circa la nozione di ente ecclesiastico, ossia che essa:

  1. indica una categoria giuridica propria alle leggi dello Stato e non a quelle della Chiesa;

  2. non è intrinseca alla natura dell’ente, né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico;

  3. è attribuita dallo Stato in relazione all’attività effettivamente svolta dall’ente, che deve avere fini di religione o di culto9.

Per gli enti ecclesiastici di culto, dunque, siano cattolici o non, dove si siano firmati degli accordi tra lo Stato e le relative rappresentanze (per gli enti cattolici è, evidentemente, la Santa Sede) è previsto, come regola generale, il riconoscimento giuridico e l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. La personalità giuridica riconosciuta dallo Stato agli enti ecclesiastici si aggiunge, senza sostituirsi, a quella che esse possono già possedere nell’ordinamento religioso cui afferiscono.

Secondo questa definizione, dunque, abbiamo le seguenti tipologie di enti ecclesiastici (e quindi soggetti produttori di documentazione):

  1. enti che fanno parte della gerarchia della Chiesa (conferenza episcopale, regioni ecclesiastiche, province ecclesiastiche, diocesi, capitoli, parrocchie, chiese);

  2. seminari;

  3. istituti religiosi e secolari;

  4. società di vita apostolica;

  5. associazioni pubbliche di fedeli;

  6. fondazioni;

  7. altre persone giuridiche canoniche.

Questo breve e semplice excursus, vuole esprimere la speranza che cada finalmente quel muro di reciproca sfiducia che ha troppo spesso diviso gli enti ecclesiastici da quelli civili e l’auspicio di fecondi e collaborativi rapporti con cui valorizzare al meglio l’immenso patrimonio archivistico italiano (di origine ecclesiastica quello civile, civilmente riconosciuto quello ecclesiastico).

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1 Ducato di Modena (1768), Repubblica di Venezia (1769-1773), Regno Lombardo-Veneto (1783), Granducato di Toscana (1785), Repubblica ligure (1798)., cfr. G. Pelliccia-G. Rocca (ed.), Dizionario degli Istituti di Perfezione, VIII (1988), sub voce «Soppressioni», coll. 1825-1876.

2Ibidem.

3 Legge n. 878 del 29 maggio 1855 («soppressione di corporazioni religiose e di altre istituzioni ecclesiastiche nel Regno» limitata al Regno di Sardegna e poi estesa agli stati in attesa di essere annessi); Legge n. 3036 del 7 luglio 1866 (che sopprimeva «gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatori e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico»; Legge n. 3848 del 15 agosto 1867 (che sopprimeva i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, i canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale dei capitoli delle chiese cattedrali, le abbazie ed i priorati di natura abbaziale, i benefici senza cura d’anime, le prelature e cappellanie ecclesiastiche o laicali, le fondazioni o legati pii per oggetto di culto), Legge n. 1402 del 19 giugno 1873 (estensione delle leggi 3036 e 3848 al territorio romano annesso nel 1870, con l’eccezione delle case generalizie degli Ordini); cfr. Luigi Londei, «Archivi storici dei religiosi e la collaborazione istituzionale» in Johan Ickx (ed.), Metodi di intervento per la tutela e conservazione degli archivi ecclesiastici, Roma 2008, pp. 30-32.

4 Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929; Revisione del Concordato del 18 febbraio 1984. Per quanto riguarda le intese, la più importante per il settore archivistico è sicuramente quella del 18 aprile 2000 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana in merito alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. Su questi temi cfr. A.G. Chizzoniti (ed.), Le carte della Chiesa, Bologna 2003.

5 Nato nel 1997, lo scopo del Centro è quello di: «indire e promuovere confronti, incontri, studi, proposte di lavoro: punto di incontro e di scambio di informazioni per operatori di archivistica ecclesiastica, archivisti di Stato, rappresentanti di istituti ecclesiastici, ricercatori e studiosi, in ambito nazionale». Per la storia del Centro e la sua attività si veda il seguente link.

6 Sul riordinamento e l’inventariazione dell’Archivio dei Camilliani, che ha tenuto conto del materiale conservato sia presso la Curia Generale dell’Ordine, sia presso l’Archivio di Stato di Roma si veda: J. Ickx, G. Pizzorusso, E.A. Talamo (ed.), Archivio dei Camilliani: studi e problemi, 2006. L’inventario è consultabile online al seguente link.

7 Cfr. il can. 113, § 1 del Codice di diritto canonico: «La Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione divina» (Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina).

8 Cfr. il can. 114, § 1 del Codice di diritto canonico: «Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli» (Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae).

9 Per un approfondimento più completo si veda: Enti ecclesiastici, con particolare riferimento al D.lgs N. 460/1997 liberamente consultabile al sito: http://www.notarlex.it/studi/enti/864_bis.htm

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