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Venerdì, 12 Luglio 2013

Promemoria: la tutela dei beni culturali fotografici e audiovisivi (parte prima)

Letizia Cortini
Sezione Normativa

Un promemoria per ricordare anche ai nuovi responsabili istituzionali del Mibac e del Miur gli attuali strumenti di tutela dei beni fotografici e audiovisivi. Magari per ripartire da qui per cambiare o aggiornare una legislazione che ha prodotto risultati quanto meno contraddittori.

In Italia sono stati dichiarati beni culturali solo dal 1999 anche  le fonti fotografiche e audiovisive (cinematografiche), sonore. Prima con il DECRETO LEGISLATIVO N. 490 del 29/10/99 - Testo Unico Disposizioni Legislative in Materia di Beni Culturali e Ambientali, quindi con il  DECRETO LEGISLATIVO N. 42 del 22/01/2004 –  Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ovvero, sono da allora considerati beni culturali:

“e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio”, art. 10;

e “f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni”, art. 11.

Ci chiediamo ancora: perché solo le produzioni di oltre venticinque anni? In base a quale criterio?

Non a caso, con la tutela anche di questi beni viene emanata nello stesso 2004 anche la legge che disciplina il loro deposito obbligatorio, tra gli altri documenti, la n. 106/2004, che recita:

"Art. 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato “deposito legale”, i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap."

Il Regolamento attuativo, n. 252/2006, viene emesso con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA due anni dopo la legge. In esso viene spiegato cosa si intende per "uso pubblico" dei documenti oggetto di deposito legale: 

”la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche; …”. 

Per "documenti" si intendono: 

“…  1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali; 2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa; 3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5); 4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico; 5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.

Compiti degli istituti di deposito:

“Raccolta e conservazione dei documenti

Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale. 2. In particolare gli istituti sono tenuti a: a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie; b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità,
non appena concluse le procedure gestionali, l’accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi; c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità; d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi; …” (Art. 5).

In ambito ministeriale due istituzioni si occupano per legge, essendo deputati al deposito legale di tali documenti, insieme agli istituti regionali (non superiori a due per ogni regione), di tutelare e rendere accessibili i beni filmici e audiovisivi: l’Icbsa per i patrimoni sonori e audiovisivi e la Cineteca Nazionale (Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale) per le opere cinematografiche.

I documenti fotografici vengono depositati presso l’Istituto Nazionale per la Grafica (così come i video d’artista). 

Per quanto riguarda i film già dal 1949 era stata individuata la Cineteca Nazionale per il deposito di legge, come si legge sul sito della Cineteca: 

“Nel 1949 la Cineteca aderisce alla FIAF (Federation Internationale des Archives du Film), nata alla vigilia del conflitto. Nello stesso anno la legge n. 958 del 29 dicembre fonda su questo archivio la “Cineteca Nazionale” e istituisce il deposito di legge: una copia di ogni film di produzione o co-produzione italiana deve essere consegnata alla Cineteca Nazionale. Nel 1965 la legge n. 1213 del 4 novembre estende il deposito legale ai cortometraggi, ai cinegiornali e alle attualità. Con il decreto 28 del 2004 l’obbligo viene esteso, per le produzioni che abbiano ricevuto sovvenzioni governative, anche a matrici nuove.”

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